I delitti contro la vita e l’incolumità personale puniscono tutte le condotte violente che mettono a repentaglio l’integrità della vittima oppure la sua stessa esistenza. 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a https://telebookmarks.com/story8775871/5-t%C3%A9cnicas-sencillas-para-la-reati-apologia-fascismo